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STATUTO ASSOCIAZIONE VISIONE

 

 

 

Art. 1 - Nome e sede

Con la denominazione “VISIONE” è costituita presso il domicilio del Presidente un’Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

 

 

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non persegue alcun scopo lucrativo, commerciale o la realizzazione di un profitto.

I fondatori dichiarano di voler costituire un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

 

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la crescita culturale, personale e sociale dell'individuo e della collettività, favorendo il dialogo, il pensiero critico, la consapevolezza e la collaborazione tra persone, organizzazioni e realtà accomunate dai valori della responsabilità, della sostenibilità, della pace e del rispetto della dignità umana.

 

A tal fine, l'Associazione approfondisce, sviluppa e divulga i principi, le idee e le proposte contenuti nel volume Visione di Marco Forte (edizioni Mimesis), promuovendone il dibattito, l'analisi critica e l'applicazione pratica nei diversi ambiti della vita sociale, economica, culturale e ambientale.

 

L’Associazione realizza le proprie finalità attraverso:

  • Incontri aperti al pubblico, dedicati all’approfondimento di diversi ambiti di studio, per stimolare il pensiero critico e il dialogo interdisciplinare.

  • Produzione e condivisione di contenuti multimediali (video, articoli, newsletter) che offrano nuove chiavi di lettura dell’attualità.

  • Promozione di una rete di contatto tra persone e realtà affini, per favorire sinergie e progetti volti all’attuazione dei temi trattati nel libro.

  • Sensibilizzazione culturale, attraverso eventi, pubblicazioni e collaborazioni con enti, associazioni, istituzioni e centri di ricerca.

  • Creazione di spazi di riflessione, per sostenere progetti a tutela dei diritti, della sostenibilità ambientale e della pace.

 

Art. 3 - Mezzi

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

  • i contributi sociali ordinari o straordinari dei soci

  • da possibili contributi pubblici e/o privati,

  • da donazioni e lasciti,

  • dai proventi delle attività dell’Associazione e da altre eventuali fonti,

  • dagli utili d’esercizio riportati.

Gli impegni dell’Associazione sono coperti dal patrimonio sociale; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

 

 

Art. 4 – Soci

Possono diventare soci le persone fisiche e le persone giuridiche interessate al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 e che versano il contributo sociale annuo stabilito dall’Assemblea.

L'ammissione dei soci è decisa dal Comitato. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, esclusione deliberata dal Comitato per giusti motivi, mancato pagamento della quota sociale.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato entro la fine dell'anno civile.

 

 

Art. 5 – Organizzazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea

  • Il Comitato

  • L’organo di revisione interno

 

 

Art. 6 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione e si compone di tutti i soci di cui all’art. 4.

L’Assemblea è convocata per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno dal Comitato una volta all’anno almeno 30 giorni prima. Sono valide anche le convocazioni per posta elettronica. Il Comitato o 1/5 dei soci possono richiedere la convocazione di un’Assemblea straordinaria, con spiegazione del motivo, che dovrà tenersi entro i due mesi dalla domanda ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Eventuali proposte rivolte all'Assemblea vanno inoltrate per iscritto al Comitato almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Ogni socio (persona fisica e persona giuridica) ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

 

 

Art. 6.1 - Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  1. approva il rapporto annuale del Comitato

  2. approva i conti annuali ed il rapporto dell’organo di revisione

  3. vota il bilancio preventivo e stabilisce il contributo sociale annuale dei soci.

  4. delibera in merito a proposte del comitato o dei soci che figurano all’ordine del giorno

  5. nomina e revoca i membri del Comitato e l'organo di revisione.

  6. adotta e modifica lo Statuto dell’Associazione

  7. decide in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla liquidazione del patrimonio.

 

 

Art. 7 - Diritto di voto

Ogni socio attivo ha diritto a un voto. Per l’esercizio del diritto di voto ogni socio può farsi rappresentare, mediante procura scritta, da un altro socio attivo.

 

 

Art. 8 - Deliberazioni

Le deliberazioni avvengono alla maggioranza semplice dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. L’assemblea non può deliberare su oggetti che non sono iscritti nell’ordine del giorno.

 

 

Art. 9 - Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea per un periodo di un anno e rieleggibili.

Designa al suo interno un/a presidente, un/a vicepresidente e un/a segretario/a.

In linea di principio i membri del Comitato esercitano la loro funzione a titolo onorifico. Qualora la situazione finanziaria dell'Associazione lo consenta e siano disponibili fondi sufficienti, possono essere riconosciuti il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni associative, nonché indennità.

 

 

Art. 9.1 - Competenze del Comitato:

  1. Mette in atto le decisioni dell’Assemblea, dirige l’Associazione, la rappresenta all’esterno e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

  2. Garantisce il rispetto dello statuto, può emanare regolamenti interni.

  3. Può conferire mandati a qualunque socio dell’Associazione o a persone esterne ad essa.

  4. È responsabile della gestione contabile e della presentazione dei conti all’Assemblea.

  5. Si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea.

  6. Si organizza da sé e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario.

  7. Può decidere per corrispondenza o conferenza online o telefonica a condizione che nessun membro abbia richiesto la discussione in presenza.

Tutti i membri di comitato hanno ugual diritto di voto. Nel caso vi sia parità di voti decide il voto del presidente. Il voto per procura non è ammesso.

 

 

Art. 10 - Firma

Il Comitato designa le persone aventi diritto di firma per l'Associazione.

 

 

Art. 11 – Organo di revisione interno

L’assemblea nomina un revisore dei conti. Il suo mandato dura un anno e può essere rinnovato. Il revisore redige un rapporto all’indirizzo dell’assemblea.

 

 

Art. 12 - Esercizio contabile

L’esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

 

Art. 13 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere votato da un’Assemblea straordinaria, convocata espressamente a tale scopo almeno un mese prima, che decida con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi soci attivi presenti. Se il quorum non è raggiunto, una seconda assemblea, potrà pronunciarsi a maggioranza semplice.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a una o più organizzazioni svizzere senza scopo di lucro che perseguono finalità analoghe.

 

 

Art. 14 – Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore immediatamente

 

Per l’Associazione

 

 

 

 

_______________________                                                                          _________________________

Marco Forte                                                                                                        Monya Abdel Aziz

Presidente                                                                                                          Vicepresidente

 

 

 

 

 

Approvato dall’Assemblea costitutiva il 23.06.2026

Entrato in vigore il 23.06.2026

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